L’amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare
14 giugno 2020
L’amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare.
Tale regola - prevista in via generale dall'art. 71-quater, comma 1, disp. att. c.c. - vale anche laddove si tratti di una controversia relativa alla riscossione degli oneri condominiali che, come noto, rientra nelle attribuzioni "legali" dell'amministratore ex art. 1129, comma 9, c.c.
Questo il principio espresso da Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 10846/20
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